30 December 2011

Controllo di Gestione: l'impatto della giurisprudenza

Il Controllo di Gestione, al di là delle sterili normative che ne impongono l’istituzione all’interno degli Enti Locali, si manifesta tendenzialmente come un insieme di operazioni e attività di derivazione economico/contabile, piuttosto che di estrazione giuridica. Infatti, nonostante l’autore delle leggi abbia voluto importare dal settore privato una funzione così essenziale al supporto delle decisioni, non ha fornito linee guida di applicazione rigida, lasciando libero il controller di plasmare gli interventi all’interno dell’Ente, in relazione alle peculiarità dell’ambiente in cui si trova ad operare. Sebbene le metodologie di base siano frutto di accurate ricerche già sperimentate nel settore privato, non è certificato che la semplice traslazione del modus operandi all’ambiente pubblico si traduca nei medesimi risultati. «E’ troppo facile per i critici delle prestazioni delle aziende pubbliche saltare alle arbitrarie conclusioni che siano disponibili delle soluzioni già pronte del settore privato». (Les METCALFE & Sue RICHARDS: «Improving public management» - Sage - 1990). Tornando all’argomento che in questa sede è sottoposto ad analisi critica, è interessante osservare come alcune pronunce della Magistratura (contabile e non) hanno un impatto più pregnante sul ruolo del Controllo di Gestione, rispetto alla legislazione originaria che ha lasciato le prime impronte digitali. Accade così che, ad esempio, la Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Sardegna (Parere n° 2 del 18 gennaio 2007) e il TAR Lazio - Sezione III (Sentenza n° 6369 del 13 luglio 2007), hanno deciso, per fattispecie differenti, su argomenti che il controller, se opportunamente investito della questione, avrebbe potuto approfondire ex ante. Infatti, se i competenti Uffici si fossero avvalsi, durante la fase istruttoria, del supporto coadiuvante (e non ingerente) del Controllo di Gestione, sfruttandone la competenza in materia di analisi prospettica, il successivo verificarsi di eventi prevedibili avrebbe impedito l’intervento del giudice. In particolare, nel primo caso mai sarebbe sorto il problema di accertare un debito fuori bilancio, mentre nel secondo caso la Pubblica Amministrazione non sarebbe stata chiamata a risarcire alcun danno alla controparte. In più, se si aggiunge l’onere, espresso in termini temporali, relativo all’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla manifestazione di volontà della Magistratura, si potrà acquisire maggiore consapevolezza che il Controllo di Gestione all’interno dell’Ente Locale può svolgere mansioni assimilabili al problem solver.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice11/Novembre 2011 con il titolo «Controllo di Gestione: l'impatto della giurisprudenza»

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