19 April 2012

Incarichi esterni: necessaria un’analisi feedforward

L'articolo 46 del Decreto Legge n° 112/2008 (come modificato dalla Legge di conversione n° 133/2008) ha rincarato la dose, in senso stringente, sulla facoltà degli Enti Locali di affidare incarichi a soggetti esterni. Infatti, anche se il procedimento amministrativo fosse impostato nel rispetto del dispositivo di cui all’articolo 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n° 165/2001, occorre ritoccare la fase istruttoria, integrandola con motivazioni che tengano conto anche dei vincoli precisati dalle nuove norme. In altre parole, dal coordinamento delle due fonti dell’ordinamento giuridico emerge, con maggiore enfasi, che l’Ente Locale  non solo deve essere privo di quelle competenze professionali, che fanno maturare la decisione di ricorrere all’aiuto di un soggetto esterno (articolo 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n° 165/2001), ma l’orientamento della scelta discrezionale in quella direzione deve essere supportata, già in sede istruttoria, da una dimostrazione oggettiva:
a) dei vantaggi concreti che l’Ente otterrà dall’affidamento [articolo 46 - comma 1, lettera a) - del Decreto Legge n° 112/2008, come modificato dalla Legge di conversione n° 133/2008];
b) dell’assenza di risorse umane interne disponibili ad eseguire la prestazione oggetto dell’affidamento [articolo 46 - comma 1, lettera b) - del Decreto Legge n° 112/2008, come modificato dalla Legge di conversione n° 133/2008].
Quindi, le iniziative che precedono l’effettivo affidamento dell’incarico dovranno contenere osservazioni di tipo “feedforward” in merito alla prospettata utilità che deriverà all’Ente dall’operazione posta in essere. Non sarà più accettabile una semplice giustificazione a posteriori dei benefici indotti dall’affidamento dell’incarico, qualora si debba rispondere di danno erariale dinanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Magistratura contabile. Infatti, la coerenza dell’oggetto della prestazione con le esigenze dell’Amministrazione affidataria è facilmente dimostrabile solo nel caso in cui l’attività posta in essere dall’incaricato rientra tra quelle considerate “istituzionali”. A maggior ragione, l’accertamento di assenza di disponibilità da parte di risorse umane interne all’Amministrazione dovrebbe essere documentata nel concreto, evitando il ricorso a supposizioni che in astratto immaginano il pensiero, la professionalità, le competenze e le intenzioni altrui. La novità della norma consiste nell’aver tenuto conto della numerosa giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di conferimento di incarichi. L’obiettivo del legislatore è stato quello di vestire giuridicamente le motivazioni contenute nelle diverse sentenze della Magistratura contabile, riducendo, così, lo spazio interpretativo, spesso soggettivo, da parte delle Amministrazioni Locali. Peraltro, proprio una fase istruttoria che contenga e illustri analisi prospettiche, sarà di ausilio alla successiva opera di verifica sulla regolare fornitura della prestazione. Si potrà, così, procedere ad una eventuale contestazione oggettiva sull’operato, mettendo in discussione la liquidazione dei compensi nel caso in cui i problemi alla base dell’intervento esterno non siano stati eseguiti nel rispetto di quanto stabilito ex ante. Operando in questa direzione, l’Ente Locale otterrà un duplice beneficio:
a) da un lato, potrà evitare di essere chiamato in causa dalla Magistratura contabile per aver deliberatamente sperperato risorse pubbliche attraverso affidamento di incarichi inutili;
b) dall’altro, avrà la certezza che i soggetti incaricati si impegnino nell’esecuzione dei compiti assegnati, pena il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti.
Pare non sussistere alcun problema per gli incarichi esterni svolti a titolo gratuito: dalla lettura delle norme in materia, emerge esplicitamente il richiamo all’erogazione di un compenso. In questo caso, quindi, al collaboratore potrà essere riconosciuto anche un rimborso spese, valutando attentamente che non si tratti di un meccanismo messo in atto per eludere la volontà del legislatore.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice2/febbraio 2012 con il titolo «Incarichi esterni: necessaria un'analisi feedforward»

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